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Art. 1240

Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo

Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo [Codice civile 1238] deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l’adempimento dell’obbligazione.

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