Capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento
Sezione I – Della novazione
Novazione oggettiva
L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria [Codice civile 1234] una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso [Codice civile 1173, 1246, 1256, 1300, 1320].
La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco [Codice civile 1231, 1235, 1268, 1272, 1273, 1937, 1976].
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Modalità che non importano novazione
Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l’apposizione o l’eliminazione di un termine [Codice civile 1184] e ogni altra modificazione accessoria dell’obbligazione non producono novazione [Codice civile 1230, 1823].
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Privilegi, pegno e ipoteche
I privilegi [Codice civile 2745], il pegno [Codice civile 2784] e le ipoteche [Codice civile 2808] del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito [Codice civile 1233, 1275, 2878].
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Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido [Codice civile 1292] con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione [Codice civile 1232, 1300].
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Inefficacia della novazione
La novazione è senza effetto, se non esisteva [Codice civile 1418] l’obbligazione originaria [Codice civile 1230].
Qualora l’obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile [Codice civile 1425], la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario [Codice civile 1444].
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Novazione soggettiva
Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato [Codice civile 1230], si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo [Codice civile 1268].
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Sezione II – Della remissione
Dichiarazione di remissione del debito
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito [Codice civile 1301, 1320] estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore [Codice civile 1334], salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare [Codice civile 1333, 2113, 2726].
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Restituzione volontaria del titolo
La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione [Codice civile 2726] anche rispetto ai condebitori in solido [Codice civile 658, 1292, 1301].
Se il titolo del credito è in forma pubblica [Codice civile 2699], la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva [Codice di procedura civile 475] fa presumere la liberazione, salva la prova contraria [Codice civile 1238].
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Rinunzia alle garanzie
La rinunzia alle garanzie dell’obbligazione non fa presumere la remissione del debito.
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Fideiussori
La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori [Codice civile 1936].
La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato [Codice civile 1941]. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l’intero [Codice civile 1301].
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Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo [Codice civile 1238] deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l’adempimento dell’obbligazione.
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Sezione III – Della compensazione
Estinzione per compensazione
Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti [Codice civile 1302, 1320, 1930, 1931], secondo le norme degli articoli che seguono [Codice civile 1242, 1252, 1853; Codice di procedura civile 92].
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Effetti della compensazione
La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d’ufficio.
La prescrizione [Codice civile 2934] non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.
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Compensazione legale e giudiziale
La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili [Codice civile 1244, 1824] .
Se il debito opposto in compensazione non è liquido [Codice civile 1252] ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione [Codice di procedura civile 35].
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Dilazione
La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non è di ostacolo alla compensazione.
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Debiti non pagabili nello stesso luogo
Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento [Codice civile 1182, 1196].
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Casi in cui la compensazione non si verifica
La compensazione si verifica qualunque sia il titolo [Codice civile 1230, 1256, 1325, n. 2] dell’uno o dell’altro debito, eccettuati i casi [Codice civile 1252, 1824] :
1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato [Codice civile 1168];
2) di credito per la restituzione di cose depositate [Codice civile 1766, 1771, 1853] o date in comodato [Codice civile 1803];
3) di credito dichiarato impignorabile [Codice civile 1881, 1923; Codice di procedura civile 545];
4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
5) di divieto stabilito dalla legge [Codice civile 447, 1248, 1272, 2271].
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Compensazione opposta da terzi garanti
Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale [Codice civile 1239, 1936, 1939, 1945].
Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un’ipoteca [Codice civile 2808] o un pegno [Codice civile 2784, 2859, 2870].
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Inopponibilità della compensazione
Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo [Codice civile 1260], non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente [Codice civile 1272, 2805].
La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione [Codice civile 1264, 1265].
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Compensazione di più debiti
Quando una persona ha verso un’altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell’articolo 1193 [Codice civile 1246].
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Compensazione rispetto ai terzi
La compensazione non si verifica [Codice civile 1830] in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto [Codice civile 1000] o di pegno [Codice civile 1254, 2800] su uno dei crediti [Codice civile 1251, 2917].
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Garanzie annesse al credito
Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione [Codice civile 1243] non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l’esistenza di questo per giusti motivi [Codice civile 1213, 1276].
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Compensazione volontaria
Per volontà delle parti può aver luogo compensazione [Codice civile 1241] anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti [Codice civile 1243, 1246].
Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.
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Sezione IV – Della confusione
Effetti della confusione
Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si estingue [Codice civile 1014, n. 2, 1072, 1303, 1779], e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati [Codice civile 1239, 1247, 1255, 1320, 1939, 1945].
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Confusione rispetto ai terzi
La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto [Codice civile 1000] o di pegno [Codice civile 2800] sul credito [Codice civile 1250].
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Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita [Codice civile 1945], purché il creditore vi abbia interesse [Codice civile 1174, 1253, 1421, 1936].
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Sezione V – Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea
L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile [Codice civile 673, 1207, 1218, 1221, 1288, 1289, 1463, 1588, 1780, 1818, 2037].
Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla [Codice civile 1174, 1322, 1421, 1466, 1686].
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Smarrimento di cosa determinata
La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita [Codice civile 1221] senza che possa esserne provato il perimento [Codice civile 927, 1218].
In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo precedente.
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Impossibilità parziale
Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile [Codice civile 994, 995, 996, 1464, 2175].
La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subìto un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa [Codice civile 1181].
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Subingresso del creditore nei diritti del debitore
Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile [Codice civile 1256], in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore [Codice civile 673, 1203, n. 5] in dipendenza del fatto che ha causato l’impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento [Codice civile 1780, 2742].
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