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Art. 1232

Privilegi, pegno e ipoteche

I privilegi [Codice civile 2745], il pegno [Codice civile 2784] e le ipoteche [Codice civile 2808] del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito [Codice civile 1233, 1275, 2878].

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