Art. 1247
Compensazione opposta da terzi garanti
Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale [Codice civile 1239, 1936, 1939, 1945].
Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un’ipoteca [Codice civile 2808] o un pegno [Codice civile 2784, 2859, 2870].
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