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Art. 1246

Casi in cui la compensazione non si verifica

La compensazione si verifica qualunque sia il titolo [Codice civile 1230, 1256, 1325, n. 2] dell’uno o dell’altro debito, eccettuati i casi [Codice civile 1252, 1824] :

1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato [Codice civile 1168];

2) di credito per la restituzione di cose depositate [Codice civile 1766, 1771, 1853] o date in comodato [Codice civile 1803];

3) di credito dichiarato impignorabile [Codice civile 1881, 1923; Codice di procedura civile 545];

4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;

5) di divieto stabilito dalla legge [Codice civile 447, 1248, 1272, 2271].

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