Art. 1248
Inopponibilità della compensazione
Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo [Codice civile 1260], non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente [Codice civile 1272, 2805].
La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione [Codice civile 1264, 1265].
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