Art. 1250
Compensazione rispetto ai terzi
La compensazione non si verifica [Codice civile 1830] in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto [Codice civile 1000] o di pegno [Codice civile 1254, 2800] su uno dei crediti [Codice civile 1251, 2917].
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