x

x

Art. 1250

Compensazione rispetto ai terzi

La compensazione non si verifica [Codice civile 1830] in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto [Codice civile 1000] o di pegno [Codice civile 1254, 2800] su uno dei crediti [Codice civile 1251, 2917].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.