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Art. 1251

Garanzie annesse al credito

Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione [Codice civile 1243] non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l’esistenza di questo per giusti motivi [Codice civile 1213, 1276].

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