Art. 1255
Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita [Codice civile 1945], purché il creditore vi abbia interesse [Codice civile 1174, 1253, 1421, 1936].
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