Art. 1259
Subingresso del creditore nei diritti del debitore
Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile [Codice civile 1256], in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore [Codice civile 673, 1203, n. 5] in dipendenza del fatto che ha causato l’impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento [Codice civile 1780, 2742].
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