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Art. 1230

Novazione oggettiva

L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria [Codice civile 1234] una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso [Codice civile 1173, 1246, 1256, 1300, 1320].

La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco [Codice civile 1231, 1235, 1268, 1272, 1273, 1937, 1976].

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