Art. 1230
Novazione oggettiva
L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria [Codice civile 1234] una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso [Codice civile 1173, 1246, 1256, 1300, 1320].
La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco [Codice civile 1231, 1235, 1268, 1272, 1273, 1937, 1976].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.