Messaggio di errore

Access denied. You must log in to view this page.

Art. 1237

Restituzione volontaria del titolo

La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione [Codice civile 2726] anche rispetto ai condebitori in solido [Codice civile 658, 1292, 1301].

Se il titolo del credito è in forma pubblica [Codice civile 2699], la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva [Codice di procedura civile 475] fa presumere la liberazione, salva la prova contraria [Codice civile 1238].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.