Art. 1237
Restituzione volontaria del titolo
La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione [Codice civile 2726] anche rispetto ai condebitori in solido [Codice civile 658, 1292, 1301].
Se il titolo del credito è in forma pubblica [Codice civile 2699], la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva [Codice di procedura civile 475] fa presumere la liberazione, salva la prova contraria [Codice civile 1238].
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