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Art. 1241

Estinzione per compensazione

Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti [Codice civile 1302, 1320, 1930, 1931], secondo le norme degli articoli che seguono [Codice civile 1242, 1252, 1853; Codice di procedura civile 92].

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