Art. 1234
Inefficacia della novazione
La novazione è senza effetto, se non esisteva [Codice civile 1418] l’obbligazione originaria [Codice civile 1230].
Qualora l’obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile [Codice civile 1425], la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario [Codice civile 1444].
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