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Art. 1253

Effetti della confusione

Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si estingue [Codice civile 1014, n. 2, 1072, 1303, 1779], e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati [Codice civile 1239, 1247, 1255, 1320, 1939, 1945].

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