Art. 1257
Smarrimento di cosa determinata
La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita [Codice civile 1221] senza che possa esserne provato il perimento [Codice civile 927, 1218].
In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo precedente.
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