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Art. 602

Testamento olografo

Il testamento olografo [Codice civile 601] deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore [Codice civile 606, 684, 685].

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome [Codice civile 6], è tuttavia valida quando designa con certezza [Codice civile 9] la persona del testatore.

La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità [Codice civile 591] del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento [Codice civile 651, 656, 657, 682].

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