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Capo IV – Della forma dei testamenti

Sezione I – Dei testamenti ordinari

Art. 601

Forme

Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo [Codice civile 602] e il testamento per atto di notaio [Codice civile 587, 685, 1350, n. 13].

Il testamento per atto di notaio è pubblico [Codice civile 603] o segreto [Codice civile 604].

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Art. 602

Testamento olografo

Il testamento olografo [Codice civile 601] deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore [Codice civile 606, 684, 685].

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome [Codice civile 6], è tuttavia valida quando designa con certezza [Codice civile 9] la persona del testatore.

La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità [Codice civile 591] del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento [Codice civile 651, 656, 657, 682].

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Art. 603

Testamento pubblico

Il testamento pubblico [Codice civile 601, 622, 623] è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni [Codice civile 597].

Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.

Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.

Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni [Codice civile 606].

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Art. 604

Testamento segreto

Il testamento segreto [Codice civile 601, 605] può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato [Codice civile 598, 607].

Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell’atto di ricevimento.

Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto [Codice civile 685].

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Art. 605

Formalità del testamento segreto

La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con un’impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.

Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna [Codice civile 685] personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordo, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri [Codice civile 604].

Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l’atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli, e l’assistenza dei testimoni a tutte le formalità.

L’atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l’atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico [Codice civile 603, 606, 608]. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.

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Art. 606

Nullità del testamento per difetto di forma

Il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento per atto di notaio [Codice civile 603, 605, 607].

Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie [Codice civile 590, 591; Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 137].

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Art. 607

Validità del testamento segreto come olografo

Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto come testamento olografo [Codice civile 602], qualora di questo abbia i requisiti [Codice civile 604, 606, 685, 1424].

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Art. 608

Ritiro di testamento segreto od olografo

Il testamento segreto e il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano [Codice civile 685].

A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.

Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall’archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall’archivista medesimo.

Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all’atto di consegna o di deposito.

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Sezione II – Dei testamenti speciali

Art. 609

Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni

Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie [Codice civile 601], perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d’infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.

Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa [Codice civile 610, 619].

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Art. 610

Termine di efficacia

Il testamento ricevuto nel modo indicato dall’articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie [Codice civile 601].

Se il testatore muore nell’intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile, nell’archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto [Codice civile 608, 613, 614].

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Art. 611

 Testamento a bordo di nave

Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa [Codice civile 619; Codice della navigazione 171, n. 5, 174, 203].

Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio [Codice della navigazione 321].

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Art. 612

Forme

Il testamento indicato dall’articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione [Codice civile 619].

Il testamento è conservato tra i documenti di bordo ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d’equipaggio [Codice della navigazione 171, n. 5, 174, 203, 296].

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Art. 613

Consegna

Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un’autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare all’autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell’annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo di equipaggio [Codice civile 610].

Al ritorno della nave nella Repubblica i due originali del testamento o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all’autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.

Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all’annotazione sopraindicata [Codice civile 614].

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Art. 614

Verbale di consegna

L’autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento [Codice civile 610, 613] e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina o al Ministero delle comunicazioni secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l’altro all’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore [Codice civile 43, 608, 617].

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Art. 615

Termine di efficacia

Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli articoli 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie [Codice civile 601, 618].

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Art. 616

Testamento a bordo di aeromobile

Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615.

Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni [Codice della navigazione 888].

Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche.

Il testamento è annotato sul giornale di rotta [Codice della navigazione 772].

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Art. 617

Testamento dei militari e assimilati

Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza [Codice civile 43, 614] del testatore.

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Art. 618

Casi e termini d’efficacia

Nella forma speciale stabilita dall’articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori della Repubblica o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie [Codice civile 601, 615].

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Art. 619

Nullità

I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione [Codice civile 609, 612] della persona autorizzata a riceverla o del testatore [Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 137].

Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell’articolo 606 [Codice civile 590, 611].

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Sezione III – Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti

Art. 620

Pubblicazione del testamento olografo

Chiunque è in possesso di un testamento [Codice civile 587] olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore [Codice penale 491].

Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [Codice civile 456], che sia fissato un termine per la presentazione [Codice di procedura civile 749].

Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente o della sentenza che dichiara la morte presunta [Codice civile 50, 58, 63].

Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario [Codice civile 623].

Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione [Codice civile 345, 600; Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 3, 7].

Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale [Codice civile 587] siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l’autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.

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Art. 621

Pubblicazione del testamento segreto

Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore [Codice civile 623]. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l’apertura e la pubblicazione [Codice civile 600; Codice di procedura civile 749; Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 7].

Si applicano le disposizioni del terzo comma dell’articolo 620.

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Art. 622

Comunicazione dei testamenti alla pretura

Il notaio deve [Codice civile 345] trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621 e del testamento pubblico [Codice civile 603; Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 55].

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Art. 623

Comunicazioni agli eredi e legatari

Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico [Codice civile 603], appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione [Codice civile 620, 621], comunica l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza [Codice civile 43].

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