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Art. 623

Comunicazioni agli eredi e legatari

Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico [Codice civile 603], appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione [Codice civile 620, 621], comunica l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza [Codice civile 43].

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