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Art. 622

Comunicazione dei testamenti alla pretura

Il notaio deve [Codice civile 345] trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621 e del testamento pubblico [Codice civile 603; Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 55].

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