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Art. 621

Pubblicazione del testamento segreto

Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore [Codice civile 623]. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l’apertura e la pubblicazione [Codice civile 600; Codice di procedura civile 749; Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 7].

Si applicano le disposizioni del terzo comma dell’articolo 620.

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