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Art. 620

Pubblicazione del testamento olografo

Chiunque è in possesso di un testamento [Codice civile 587] olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore [Codice penale 491].

Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [Codice civile 456], che sia fissato un termine per la presentazione [Codice di procedura civile 749].

Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente o della sentenza che dichiara la morte presunta [Codice civile 50, 58, 63].

Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario [Codice civile 623].

Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione [Codice civile 345, 600; Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 3, 7].

Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale [Codice civile 587] siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l’autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.

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