Art. 619
Nullità
I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione [Codice civile 609, 612] della persona autorizzata a riceverla o del testatore [Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 137].
Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell’articolo 606 [Codice civile 590, 611].
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