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Art. 608

Ritiro di testamento segreto od olografo

Il testamento segreto e il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano [Codice civile 685].

A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.

Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall’archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall’archivista medesimo.

Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all’atto di consegna o di deposito.

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