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Art. 616

Testamento a bordo di aeromobile

Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615.

Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni [Codice della navigazione 888].

Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche.

Il testamento è annotato sul giornale di rotta [Codice della navigazione 772].

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