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Art. 614

Verbale di consegna

L’autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento [Codice civile 610, 613] e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina o al Ministero delle comunicazioni secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l’altro all’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore [Codice civile 43, 608, 617].

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