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Art. 2883

Capacità per consentire la cancellazione

Chi non ha la capacità richiesta per liberare il debitore non può consentire la cancellazione dell’iscrizione [Codice civile 1188], se non è assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione [Codice civile 320, 374, n. 2, 394, 424].

Il rappresentante legale dell’incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell’iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto [Codice civile 2668].

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