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Art. 2882

Formalità per la cancellazione

La cancellazione consentita dalle parti interessate [Codice civile 374, n. 2, 499, 2878, n. 1] deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell’atto contenente il consenso del creditore [Codice civile 1350, n. 13, 2821, 2843, 2844, 2867, 2886].

Per quest’atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837 [Codice civile 2725].

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