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Capo IV – Delle ipoteche

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 2808

Costituzione ed effetti dell’ipoteca

L’ipoteca [Codice civile 1203, n. 1, 1232, 1482, 1855, 2741] attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente [Codice civile 518, 2858, 2910; Codice di procedura civile 602], i beni vincolati a garanzia del suo credito [Codice civile 1179, 1828] e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione [Codice civile 1864, 2748, 2770, 2772, 2777, 2812, 2814, 2825, 2847, 2852, 2854, 2911, 2916; Codice di procedura civile 555, 596].

L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore [Codice civile 2829] o di un terzo [Codice civile 54, 375, n. 2, 493, 499, 506, 1247, 2857, 2868] e si costituisce [Codice civile 2847, 2881] mediante iscrizione nei registri immobiliari [Codice civile 2809, 2827, 2846; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 54; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 238].

L’ipoteca è legale [Codice civile 2817], giudiziale [Codice civile 2818] o volontaria [Codice civile 1103, 2821; Codice della navigazione 565, 1027].

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Art. 2809

Specialità e indivisibilità dell’ipoteca

L’ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati [Codice civile 2826] e per una somma determinata in danaro [Codice civile 2838, 2855].

Essa è indivisibile [Codice civile 2799] e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte [Codice civile 853, 2811].

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Art. 2810

Oggetto dell’ipoteca

Sono capaci d’ipoteca [Codice civile 518]:

1) i beni immobili [Codice civile 812] che sono in commercio con le loro pertinenze [Codice civile 817];

2) l’usufrutto dei beni stessi [Codice civile 326, 978, 980, 2814];

3) il diritto di superficie [Codice civile 952, 2816];

4) il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico [Codice civile 957, 959, 2815].

Sono anche capaci d’ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi [Codice della navigazione 565], gli aeromobili [Codice della navigazione 1027] e gli autoveicoli [Codice civile 815], secondo le leggi che li riguardano.

Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale [Codice civile 2745, 2916, n. 2].

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Art. 2811

Miglioramenti e accessioni

L’ipoteca si estende ai miglioramenti [Codice civile 975, 985, 2809], nonché alle costruzioni e alle altre accessioni [Codice civile 934] dell’immobile ipotecato [Codice civile 818], salve le eccezioni stabilite dalla legge [Codice civile 2816, 2864, 2873].

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Art. 2812

Diritti costituiti sulla cosa ipotecata

Le servitù [Codice civile 1027] di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l’iscrizione dell’ipoteca [Codice civile 2808] non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera [Codice civile 808]. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto [Codice civile 978], di uso [Codice civile 1021] e di abitazione [Codice civile 1022, 2644].

Tali diritti si estinguono con l’espropriazione del fondo [Codice di procedura civile 555, 586] e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi.

Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie [Codice civile 952] o il diritto d’enfiteusi [Codice civile 957] sui beni soggetti all’ipoteca e hanno trascritto l’acquisto posteriormente all’iscrizione dell’ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti [Codice civile 2858].

Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti [Codice civile 1605], che non siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono opponibili ai creditori ipotecari solo se hanno data certa [Codice civile 2704] anteriore al pignoramento e per un termine non superiore a un anno dal giorno del pignoramento [Codice civile 2918, 2924].

Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il termine stabilito dal comma precedente [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 238].

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Art. 2813

Pericolo di danno alle cose ipotecate

Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati [Codice civile 1186, 2743, 2864], il creditore può domandare all’autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia [Codice civile 1171, 1172].

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Art. 2814

Ipoteca sull’usufrutto e sulla nuda proprietà

Le ipoteche costituite sull’usufrutto [Codice civile 2810, n. 2] si estinguono col cessare di questo [Codice civile 979, 1014]. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell’usufruttuario [Codice civile 1015] ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, l’ipoteca perdura fino a che non si verifichi l’evento che avrebbe altrimenti prodotto l’estinzione dell’usufrutto.

Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l’estinzione dell’usufrutto, si estende alla piena proprietà [Codice civile 2815]. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l’ipoteca costituita sull’usufrutto, l’estensione non pregiudica il credito garantito con l’ipoteca stessa [Codice civile 2808].

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Art. 2815

Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell’enfiteuta

Nel caso di affrancazione [Codice civile 971], le ipoteche gravanti sul diritto del concedente [Codice civile 2810, n. 4] si risolvono sul prezzo dovuto per l’affrancazione [Codice civile 2742]; le ipoteche gravanti sul diritto dell’enfiteuta si estendono alla piena proprietà [Codice civile 1018, 2814].

Nel caso di devoluzione [Codice civile 972, 974] o di cessazione dell’enfiteusi per decorso del termine [Codice civile 958], le ipoteche gravanti sul diritto dell’enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti [Codice civile 975], senza deduzione di quanto è dovuto al concedente per i canoni non soddisfatti [Codice civile 2763]. Il prezzo dei miglioramenti, se da atto scritto non risulta concordato con i creditori ipotecari, deve determinarsi giudizialmente, anche in contraddittorio dei medesimi. Le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si estendono alla piena proprietà.

Quando l’enfiteusi si estingue per prescrizione [Codice civile 970], si estinguono le ipoteche che gravano sul diritto dell’enfiteuta.

Se per causa diversa da quelle sopra indicate vengono a riunirsi in una medesima persona il diritto del concedente e il diritto dell’enfiteuta, le ipoteche gravanti sull’uno e sull’altro continuano a gravarli separatamente; ma se l’ipoteca grava soltanto sull’uno o sull’altro diritto, essa si estende alla piena proprietà.

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Art. 2816

Ipoteca sul diritto di superficie

Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie [Codice civile 2810, n. 3] si estinguono nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso del termine [Codice civile 954]. Se però il superficiario ha diritto a un corrispettivo, le ipoteche iscritte contro di lui si risolvono sul corrispettivo medesimo. Le ipoteche iscritte contro il proprietario del suolo non si estendono alla superficie [Codice civile 2811].

Se per altre cause si riuniscono nella medesima persona il diritto del proprietario del suolo e quello del superficiario, le ipoteche sull’uno e sull’altro diritto continuano a gravare separatamente i diritti stessi.

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Sezione II – Dell’ipoteca legale

Art. 2817

Persone a cui compete

Hanno ipoteca legale:

1) l’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione [Codice civile 1863, 2650, 2867];

2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli [Codice civile 723, 728, 1111, 2283] sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo [Codice civile 2650, 2825];

3) lo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale [c.p. 189] e del codice di procedura penale [Codice di procedura penale 616].

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Sezione III – Dell’ipoteca giudiziale

Art. 2818

Provvedimenti da cui deriva

Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore [Codice civile 2808, 2828, 2830, 2874, 2916, n. 1; Codice di procedura civile 278, 279].

Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto [Codice civile 2836, 2857; Codice di procedura civile 655].

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Art. 2819

Sentenze arbitrali

Si può iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando è stato reso esecutivo [Codice civile 2855; Codice di procedura civile 825].

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Art. 2820

Sentenze straniere

Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata l’efficacia dall’autorità giudiziaria italiana, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente [Codice di procedura civile 796, 797].

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Sezione IV – Dell’ipoteca volontaria

Art. 2821

Concessione d’ipoteca

L’ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale [Codice civile 375, n. 2, 1334, 1987, 2800, 2808, 2868]. La concessione deve farsi per atto pubblico [Codice civile 2699, 2826] o per scrittura privata [Codice civile 2702, 2703, 2835], sotto pena di nullità [Codice civile 1350, n. 13, 2725, 2882; Codice della navigazione 41, 565, 1027].

Non può essere concessa per testamento [Codice civile 587, 639].

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Art. 2822

Ipoteca su beni altrui

Se l’ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l’iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente [Codice civile 1478, 2823, 2828].

Se l’ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, l’iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione [Codice civile 1398, 1399].

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Art. 2823

Ipoteca su beni futuri

L’ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza [Codice civile 458, 1348, 1472, 2822, 2828].

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Art. 2824

Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile

L’iscrizione d’ipoteca eseguita in virtù di un titolo annullabile rimane convalidata con la convalida del titolo [Codice civile 1425, 1444].

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Art. 2825

Ipoteca su beni indivisi

L’ipoteca [Codice civile 1100, 2808] costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto [Codice civile 2650] rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione [Codice civile 757, 1103].

Se nella divisione [Codice civile 1111] sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l’ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall’originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l’ipoteca sia nuovamente iscritta con l’indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione [Codice civile 2643] della divisione medesima [Codice civile 2964].

Il trasferimento però non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, né l’ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli [Codice civile 728, 1108, 1118, 2817, n. 2, 2906].

I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante [Codice civile 1113], al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.

I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione è stata notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari [Codice di procedura civile 789, 790] senza che da costoro sia stata fatta opposizione [Codice civile 2906].

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Art. 2825-bis

Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare

L’ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell’intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all’articolo 2645-bis, limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l’accollo risulta da atto successivo, questo è annotato in margine alla trascrizione del contratto preliminare.

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Art. 2826

Indicazione dell’immobile ipotecato

Nell’atto di concessione dell’ipoteca l’immobile deve essere specificamente designato con l’indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono.

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Sezione V – Dell’iscrizione e rinnovazione delle ipoteche

Art. 2827

Luogo dell’iscrizione

L’ipoteca si iscrive [Codice civile 2808] nell’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l’immobile [Codice civile 1864, 2644, 2652, n. 1, 2673, 2839].

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Art. 2828

Immobili su cui può iscriversi l’ipoteca giudiziale

L’ipoteca giudiziale [Codice civile 2818] si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista [Codice civile 2822, 2823, 2874].

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Art. 2829

Iscrizione sui beni del defunto

L’iscrizione d’ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se però risulta trascritto l’acquisto dei beni da parte degli eredi, l’iscrizione deve eseguirsi contro costoro [Codice civile 2648, 2660, 2851].

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Art. 2830

Ipoteca giudiziale sui beni dell’eredità beneficiata e dell’eredità giacente

Se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario [Codice civile 484] o se si tratta di eredità giacente [Codice civile 528], non possono essere iscritte ipoteche giudiziali [Codice civile 2818] sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.

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Art. 2831

Ipoteca a garanzia di obbligazioni all’ordine o al portatore

Le obbligazioni risultanti dai titoli all’ordine [Codice civile 2008] o al portatore [Codice civile 2003] possono essere garantite con ipoteca [Codice civile 2424, 2887].

Per i titoli all’ordine l’ipoteca è iscritta a favore dell’attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori [Codice civile 2011]; questi non sono tenuti a effettuare l’annotazione prevista dall’articolo 2843 [Codice civile 2679, n. 4].

Per i titoli al portatore l’ipoteca a favore degli obbligazionisti [Codice civile 2410, n. 1, 2413, n. 5, 2414] è iscritta con l’indicazione dell’emittente, della data dell’atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all’iscrizione deve essere annotato [Codice civile 2415, 2679, n. 4] il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato [Codice civile 2417]. Per l’annotazione [Codice civile 2843] deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina [Codice civile 2839].

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Art. 2832

Iscrizione dell’ipoteca legale della moglie

[L’ipoteca legale spettante alla moglie deve essere iscritta nel termine di venti giorni a cura del marito e del notaio che ha ricevuto l’atto di costituzione della dote.

Se l’ipoteca non è stata ristretta a determinati beni, il notaio deve far dichiarare dal marito la situazione dei beni a lui appartenenti, con le indicazioni stabilite dall’articolo 2826.

L’iscrizione dell’ipoteca legale può essere richiesta, oltre che dalla moglie, anche da chi ha costituito la dote.]

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Art. 2833

Responsabilità per mancata iscrizione

[Le persone obbligate a richiedere l’iscrizione dell’ipoteca legale secondo l’articolo precedente, se non adempiono tale obbligo nel termine stabilito, rispondono dei danni e incorrono in una pena pecuniaria estensibile fino a lire tremila.]

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Art. 2834

Iscrizione dell’ipoteca legale dell’alienante e del condividente

Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d’ufficio l’ipoteca legale che spetta all’alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell’articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all’ipoteca da parte dell’alienante o del condividente.

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Art. 2835

Iscrizione in base a scrittura privata

Se il titolo per l’iscrizione risulta da scrittura privata [Codice civile 2702, 2821], la sottoscrizione di chi ha concesso l’ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente [Codice civile 2703, 2839; Codice di procedura civile 216].

Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa è depositata in pubblico archivio o negli atti di un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati.

L’originale o la copia rimane in deposito nell’ufficio dei registri immobiliari [Codice civile 2664, 2840].

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Art. 2836

Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza

Se il titolo per l’iscrizione risulta da un atto pubblico [Codice civile 2699] ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato [Codice civile 2818; Codice di procedura civile 278, 279, 655], si deve presentare copia del titolo.

[Se non è stata ancora pagata l’imposta di registro, si osservano le disposizioni dell’articolo 2669 [Codice civile 2839, 2840].]

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Art. 2837

Atti formati all’estero

Gli atti formati in paese estero che si presentano per l’iscrizione devono essere legalizzati [Codice civile 2839; Codice di procedura civile 804].

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Art. 2838

Somma per cui l’iscrizione è eseguita

Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali è eseguita l’iscrizione o in atto successivo [Codice civile 2809], essa è determinata dal creditore nella nota per l’iscrizione [Codice civile 518, 2839, n. 4, 2840, 2855, 2872, 2874, 2876, 2877].

Qualora tra la somma enunciata nell’atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l’iscrizione ha efficacia per la somma minore.

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Art. 2839

Formalità per l’iscrizione dell’ipoteca

Per eseguire l’iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale.

La nota deve indicare:

1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo datore di ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l’atto costitutivo.

Per le obbligazioni all’ordine o al portatore si devono osservare le norme dell’Art. 2831. Per le obbligazioni all’ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l’eseguita iscrizione dell’ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell’atto di emissione e del piano di ammortamento;

2) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l’ufficio dei registri immobiliari;

3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;

4) l’importo della somma per la quale l’iscrizione è presa;

5) gli interessi e le annualità che il credito produce;

6) il tempo della esigibilità;

7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall’Art. 2826.

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Art. 2840

Certificato dell’iscrizione

Eseguita l’iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d’ordine dell’iscrizione [Codice civile 2664, 2678, 2853].

I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto è disposto dall’articolo 2664 [Codice civile 2835, 2836, 2837].

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Art. 2841

Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note

L’omissione o l’inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l’iscrizione, o nella nota [Codice civile 2839] non nuoce alla validità dell’iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull’ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l’indicazione ne è necessaria, o sull’identità dei singoli beni gravati [Codice civile 2665, 2826, 2839, n. 7].

Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si può ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.

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Art. 2842

Variazione del domicilio eletto

È in facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell’iscrizione [Codice civile 2839, n. 2, 2844, 2890], sostituendone un altro nella stessa circoscrizione.

Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all’iscrizione [Codice civile 2843].

La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e deve rimanere depositata nell’ufficio del conservatore [Codice civile 2644].

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Art. 2843

Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito

La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca per cessione [Codice civile 1260], surrogazione [Codice civile 1201, 2856, 2857], pegno [Codice civile 2800], postergazione di grado o costituzione in dote [Codice civile 178] del credito ipotecario [Codice civile 1260], nonché per sequestro [Codice civile 2906; Codice di procedura civile 670], pignoramento [Codice civile 2861, 2913; Codice di procedura civile 543] o assegnazione [Codice civile 2925; Codice di procedura civile 554, 671] del credito medesimo si deve annotare in margine all’iscrizione dell’ipoteca [Codice civile 2679, n. 4].

La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca non ha effetto finché l’annotazione non sia stata eseguita. Dopo l’annotazione l’iscrizione non si può cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell’annotazione medesima e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell’iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto [Codice civile 2839, n. 2, 2882].

Per l’annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli articoli 2835 e 2837 [Codice civile 2842; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 54; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 225].

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Art. 2844

Azioni e notificazioni

Le azioni a cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all’autorità giudiziaria competente [Codice di procedura civile 21], per mezzo di citazione da farsi alla persona in mani proprie [Codice di procedura civile 138, 163] o all’ultimo domicilio da essi eletto [Codice civile 2839, n. 2, 2842, 2862].

La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni [Codice civile 2742, 2861, 2890; Codice di procedura civile 498, 569].

Se non è stata fatta elezione di domicilio o se è morta la persona ovvero è cessato l’ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all’ufficio presso il quale l’iscrizione è stata presa.

Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell’ipoteca [Codice civile 2872] o per la cancellazione totale o parziale dell’iscrizione [Codice civile 2882, 2884], il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile [Codice di procedura civile 137, 163].

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Art. 2845

Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all’ordine e al portatore

Se l’iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli all’ordine [Codice civile 2008, 2887], le citazioni e notificazioni previste dall’articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l’iscrizione a norma degli articoli 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l’annotazione a favore di un possessore successivo.

Se si tratta di obbligazioni al portatore [Codice civile 2003, 2413, 2839, n. 1], le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli obbligazionisti il cui nome è annotato in margine all’iscrizione [Codice civile 2831]. Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese [Codice civile 2188; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 100] e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano designato dall’autorità giudiziaria.

Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non è stato annotato in margine all’iscrizione dell’ipoteca, le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi dall’autorità giudiziaria [Codice di procedura civile 78]. Il decreto di nomina del curatore deve essere pubblicato con le modalità prescritte nel comma precedente.

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Art. 2846

Spese d’iscrizione

Le spese d’iscrizione dell’ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente [Codice civile 2855].

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Art. 2847

Durata dell’efficacia dell’iscrizione

L’iscrizione conserva il suo effetto [Codice civile 2808] per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine [Codice civile 2679, n. 2, 2848, 2849, 2850, 2885, 2964; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 240].

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Art. 2848

Nuova iscrizione dell’ipoteca

Nonostante il decorso del termine indicato dall’articolo precedente, il creditore può procedere a nuova iscrizione [Codice civile 2829]; in tal caso l’ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione [Codice civile 2852].

La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell’immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo [Codice civile 2644].

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Art. 2849

Durata dell’ipoteca legale della moglie

[L’iscrizione dell’ipoteca legale della moglie [Codice civile 178, 2817, n. 3] conserva il suo effetto, senza che sia rinnovato, durante il matrimonio e per un anno successivo allo scioglimento del medesimo [Codice civile 149, 2679, n. 3, 2847, 2946].]

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Art. 2850

Formalità per la rinnovazione

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione [Codice civile 2839], in cui si dichiari che s’intende rinnovare l’iscrizione originaria.

In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.

Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’articolo 2840.

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Art. 2851

Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa

Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni [Codice civile 2660, 2679] passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa [Codice civile 2829] e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’articolo 2839, se queste risultano dai registri medesimi.

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Sezione VI – Dell’ordine delle ipoteche

Art. 2852

Grado dell’ipoteca

L’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione [Codice civile 518, 2808, 2848, 2899], anche se è iscritta per un credito condizionale [Codice civile 853, 1353, 1357, 1938]. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente [Codice civile 1844, 2853].

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Art. 2853

Richieste contemporanee di iscrizione

Il numero d’ordine delle iscrizioni determina il loro grado. Nondimeno, se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti [Codice civile 2650, 2678, 2840, 2852, 2854].

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Art. 2854

Ipoteche iscritte nello stesso grado

I crediti con iscrizione ipotecaria [Codice civile 2808] dello stesso grado [Codice civile 2853] sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell’importo relativo.

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Art. 2855

Estensione degli effetti dell’iscrizione

L’iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell’atto di costituzione d’ipoteca, quelle dell’iscrizione [Codice civile 2846] e rinnovazione [Codice civile 2847] e quelle ordinarie occorrenti per l’intervento nel processo di esecuzione [Codice civile 2862, 2863; Codice di procedura civile 499, 563]. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l’ipoteca con patto espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione.

Qualunque sia la specie d’ipoteca, l’iscrizione di un capitale che produce interessi [Codice civile 1282] fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell’iscrizione [Codice civile 2749, 2819, 2838, 2839, n. 5]. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento [Codice di procedura civile 492, 555], ancorché sia stata pattuita l’estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.

L’iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell’annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale [Codice civile 1284] e fino alla data della vendita [Codice di procedura civile 574, 581].

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Art. 2856

Surrogazione del creditore perdente

Il creditore che ha ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi perdente perché sul loro prezzo si è in tutto o in parte soddisfatto un creditore anteriore [Codice civile 2899], la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello stesso debitore, può surrogarsi [Codice civile 1203, n. 5, 2843, 2857, 2900] nell’ipoteca iscritta a favore del creditore soddisfatto, al fine di esercitare l’azione ipotecaria su questi altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.

Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa di privilegi immobiliari [Codice civile 2770, 2771, 2780, 2857; Codice della navigazione 550, 1026].

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Art. 2857

Limiti della surrogazione

La surrogazione non si può esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo [Codice civile 2868], né sui beni alienati dal debitore [Codice civile 2858], quando l’alienazione è stata trascritta anteriormente all’iscrizione del creditore perdente [Codice civile 2644, 2856].

Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale [Codice civile 2818, 2828], il creditore perdente può esercitare la surrogazione anche su tali beni.

Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in margine all’ipoteca del creditore soddisfatto [Codice civile 2843]; per l’annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 242; Codice di procedura civile 596] dal quale risulta l’incapienza.

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Sezione VII – Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo acquirente

Art. 2858

Facoltà del terzo acquirente

Il terzo acquirente dei beni ipotecati [Codice civile 2808, 2857, 2864], che ha trascritto il suo titolo di acquisto [Codice civile 2643, 2812] e non è personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti, può rilasciare i beni stessi [Codice civile 2860, 2867] ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella sezione XII di questo capo [Codice civile 2812, 2889]. In mancanza, l’espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile [Codice civile 756, 2880, 2910; Codice di procedura civile 602].

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Art. 2859

Eccezioni opponibili dal terzo acquirente

Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso parte al giudizio, può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresì che spetterebbero a questo dopo la condanna [Codice civile 2862].

Le eccezioni suddette però non sospendono il corso dei termini stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche [Codice civile 2889; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 242; Codice di procedura civile 792].

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Art. 2860

Capacità per il rilascio

Può procedere al rilascio soltanto chi ha la capacità di alienare [Codice civile 2, 320, 375, n. 2, 394, 424, 428, 1425, 2858].

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Art. 2861

Termine ed esecuzione del rilascio

Il rilascio dei beni ipotecati [Codice civile 1203, n. 2, 2863] si esegue con dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente per l’espropriazione [Codice civile 2866; Codice di procedura civile 16, 21, 26]. La dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni dalla data del pignoramento [Codice civile 2862].

Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione deve, a cura del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione dell’atto di pignoramento e deve essere notificato, entro cinque giorni dalla sua data, al creditore procedente [Codice civile 2844].

Sull’istanza di questo o di qualunque altro interessato, il tribunale provvede alla nomina di un amministratore, in confronto del quale prosegue il processo di espropriazione [Codice di procedura civile 602].

Il terzo rimane responsabile della custodia dell’immobile fino alla consegna all’amministratore [Codice civile 2867; Codice di procedura civile 559, 560].

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Art. 2862

Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo

Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù [Codice civile 1072] e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell’annotazione del rilascio [Codice civile 2659, 2844, 2861].

Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al terzo prima dell’acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all’incanto eseguita contro di lui [Codice di procedura civile 581].

Del pari riprendono efficacia le servitù che al momento dell’iscrizione dell’ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell’espropriazione del fondo ipotecato.

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Art. 2863

Ricupero dell’immobile rilasciato e abbandono dell’esecuzione

Finché non sia avvenuta la vendita, il terzo può ricuperare l’immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese [Codice civile 2852, 2855, 2861].

Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente [Codice di procedura civile 510].

Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattività delle parti [Codice di procedura civile 629, 630].

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Art. 2864

Danni causati dal terzo e miglioramenti

Il terzo è tenuto a risarcire i danni che da sua colpa grave sono derivati all’immobile in pregiudizio dei creditori iscritti [Codice civile 2043, 2743, 2813].

Egli non può ritenere l’immobile per causa di miglioramenti [Codice civile 1152]; ma ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo [Codice civile 2659], fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita.

Se il prezzo non copre il valore dell’immobile nello stato in cui era prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti, esso deve dividersi in due parti proporzionali ai detti valori [Codice civile 2811].

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Art. 2865

Frutti dovuti dal terzo

I frutti [Codice civile 820] dell’immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento [Codice civile 1148; Codice di procedura civile 555, 604].

Nel caso di liberazione dell’immobile dalle ipoteche [Codice civile 2889; Codice di procedura civile 792] i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformità dell’articolo 2890.

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Art. 2866

Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti

Il terzo che ha pagato i creditori iscritti [Codice civile 1203, n. 2, 2858] ovvero ha rilasciato l’immobile [Codice civile 2861] o sofferto l’espropriazione [Codice di procedura civile 602] ha ragione d’indennità verso il suo autore [Codice civile 1482, 1486], anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito [Codice civile 756, 1483, 2897, 2900].

Ha pure diritto di subingresso [Codice civile 1203, n. 5] nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore; se questi sono stati acquistati da terzi, non ha azione che contro coloro i quali hanno trascritto il loro acquisto in data posteriore alla trascrizione del suo titolo [Codice civile 2644]. Per esercitare il subingresso deve fare eseguire la relativa annotazione in conformità dell’articolo 2843 [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 242].

Il subingresso non pregiudica l’esercizio del diritto di surrogazione stabilito dall’articolo 2856 a favore dei creditori che hanno un’iscrizione anteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente.

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Art. 2867

Terzo debitore di somma in dipendenza dell’acquisto

Se il terzo acquirente, che ha trascritto il suo titolo, è debitore, in dipendenza dell’acquisto [Codice civile 1498], di una somma attualmente esigibile, la quale basti a soddisfare tutti i creditori iscritti contro il precedente proprietario, ciascuno di questi può obbligarlo al pagamento [Codice di procedura civile 553].

Se il debito del terzo non è attualmente esigibile, o è minore o diverso da ciò che è dovuto ai detti creditori, questi, purché di comune accordo, possono egualmente richiedere che venga loro pagato, fino alla rispettiva concorrenza, ciò che il terzo deve nei modi e termini della sua obbligazione.

Nell’uno e nell’altro caso l’acquirente non può evitare di pagare, offrendo il rilascio dell’immobile [Codice civile 2858], ma, eseguito il pagamento, l’immobile è liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella che spetta all’alienante [Codice civile 2817, n. 1], e il terzo ha diritto di ottenere che si cancellino le relative iscrizioni [Codice civile 2861, 2882].

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Sezione VIII – Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo datore

Art. 2868

Beneficio di escussione

Chi ha costituito un’ipoteca a garanzia del debito altrui [Codice civile 2808, 2821, 2857, 2871] non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto [Codice civile 1944, 2910; Codice di procedura civile 602].

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Art. 2869

Estinzione dell’ipoteca per fatto del creditore

L’ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione [Codice civile 1203, n. 5] del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore [Codice civile 1203, n. 2, 1949, 1955, 2926].

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Art. 2870

Eccezioni opponibili dal terzo datore

Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall’articolo 2859 [Codice civile 1247].

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Art. 2871

Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione

Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione ha regresso contro il debitore [Codice civile 1203, n. 3]. Se vi sono più debitori obbligati in solido [Codice civile 1292, 1299, 1950, 2808, 2866, 2900], il terzo che ha costituito l’ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l’intero [Codice civile 1951].

Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori del debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro rispettiva porzione [Codice civile 1954, 2868] e può esercitare, anche nei confronti dei terzi acquirenti, il subingresso previsto dal secondo comma dell’articolo 2866.

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Sezione IX – Della riduzione delle ipoteche

Art. 2872

Modalità della riduzione

La riduzione delle ipoteche [Codice civile 2844] si opera riducendo la somma [Codice civile 2876] per la quale è stata presa l’iscrizione [Codice civile 2838] o restringendo l’iscrizione a una parte soltanto dei beni [Codice civile 2877].

Questa restrizione può aver luogo anche se l’ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere [Codice civile 2873].

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Art. 2873

Esclusione della riduzione

Non è ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantità dei beni né riguardo alla somma, se la quantità dei beni o la somma è stata determinata per convenzione o per sentenza [Codice civile 2872].

Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali così da estinguere almeno il quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione proporzionale per quanto riguarda la somma [Codice civile 2799].

Nel caso d’ipoteca iscritta su un edificio, il costituente che dopo l’iscrizione ha eseguito sopraelevazioni [Codice civile 934] può chiedere che l’ipoteca sia ridotta, per modo che le sopraelevazioni ne restino esenti in tutto o in parte, osservato il limite stabilito dall’articolo 2876 per il valore della cautela [Codice civile 2811].

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Art. 2874

Riduzione dell’ipoteca legale e dell’ipoteca giudiziale

Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2817, e le ipoteche giudiziali [Codice civile 2818] devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell’iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi [Codice civile 2828, 2875] o se la somma determinata dal creditore nell’iscrizione [Codice civile 2838] eccede di un quinto quella che l’autorità giudiziaria dichiara dovuta [Codice civile 2876].

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Art. 2875

Eccesso nel valore dei beni

Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi [Codice civile 2874], se tanto alla data dell’iscrizione dell’ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l’importo dei crediti iscritti [Codice civile 2876], accresciuto degli accessori a norma dell’articolo 2855.

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Art. 2876

Limiti della riduzione

La riduzione si opera [Codice civile 2872] rispettando l’eccedenza del quinto [Codice civile 2874] per ciò che riguarda la somma del credito e l’eccedenza del terzo [Codice civile 2875] per ciò che riguarda il valore della cautela.

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Art. 2877

Spese della riduzione

Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest’ultimo [Codice civile 2838, 2872].

Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti [Codice di procedura civile 92].

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Sezione X – Dell’estinzione delle ipoteche

Art. 2878

Cause di estinzione

L’ipoteca si estingue [Codice civile 1232]:

1) con la cancellazione dell’iscrizione [Codice civile 2882];

2) con la mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine indicato dall’articolo 2847;

3) con l’estinguersi dell’obbligazione [Codice civile 1176, 1213, 1230, 1275, 2880, 2934];

4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall’articolo 2742;

5) con la rinunzia del creditore [Codice civile 2879, 2899];

6) con lo spirare del termine a cui la ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva [Codice civile 1353];

7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche [Codice di procedura civile 586].

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Art. 2879

Rinunzia all’ipoteca

La rinunzia del creditore all’ipoteca [Codice civile 2878, n. 5, 2881, 2899] deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità [Codice civile 1350, n. 13, 2725].

La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell’ipoteca abbiano acquistato il diritto all’ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell’articolo 2843.

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Art. 2880

Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi

Riguardo ai beni acquistati da terzi [Codice civile 2858], l’ipoteca si estingue per prescrizione [Codice civile 2934, 2946], indipendentemente dal credito [Codice civile 2878, n. 3], col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto [Codice civile 2643], salve le cause di sospensione e d’interruzione [Codice civile 2941, 2943, 2946].

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Art. 2881

Nuova iscrizione dell’ipoteca

Salvo diversa disposizione di legge [Codice civile 1197, 1276, 2926, 2927], se la causa estintiva dell’obbligazione è dichiarata nulla [Codice civile 1418] o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all’ipoteca [Codice civile 2879, 2899], e la iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data [Codice civile 2808].

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Sezione XI – Della cancellazione dell’iscrizione

Art. 2882

Formalità per la cancellazione

La cancellazione consentita dalle parti interessate [Codice civile 374, n. 2, 499, 2878, n. 1] deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell’atto contenente il consenso del creditore [Codice civile 1350, n. 13, 2821, 2843, 2844, 2867, 2886].

Per quest’atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837 [Codice civile 2725].

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Art. 2883

Capacità per consentire la cancellazione

Chi non ha la capacità richiesta per liberare il debitore non può consentire la cancellazione dell’iscrizione [Codice civile 1188], se non è assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione [Codice civile 320, 374, n. 2, 394, 424].

Il rappresentante legale dell’incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell’iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto [Codice civile 2668].

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Art. 2884

Cancellazione ordinata con sentenza

La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti [Codice civile 2844, 2886, 2888; Codice di procedura civile 586].

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Art. 2885

Cancellazione sotto condizione

Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego [Codice civile 320, 374, n. 2, 394, 424, 499] o sotto altra condizione, la cancellazione non può essere eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione è stata adempiuta.

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Art. 2886

Formalità per la cancellazione

Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l’atto su cui la richiesta è fondata.

La cancellazione di un’iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all’iscrizione medesima, con l’indicazione del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore [Codice civile 2882, 2884; Codice di procedura civile 586].

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Art. 2887

Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all’ordine

La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell’obbligazione risultante da un titolo all’ordine è consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l’atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l’annotazione della cancellazione.

La cancellazione dell’ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima [Codice civile 2011].

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Art. 2888

Rifiuto di cancellazione

Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un’iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all’autorità giudiziaria [Codice civile 2668, 2884; Codice di procedura civile 737].

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Sezione XII – Del modo di liberare i beni dalle ipoteche

Art. 2889

Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche

Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo [Codice civile 2643, n. 6, 2678] e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto [Codice civile 2770, 2858, 2859, 2865, 2890; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 244; Codice di procedura civile 792].

Tale facoltà spetta all’acquirente anche dopo il pignoramento, purché nel termine di trenta giorni proceda in conformità dell’articolo che segue [Codice civile 2894, 2964, 2968; Codice di procedura civile 555].

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Art. 2890

Notificazione

L’acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, ai creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto [Codice civile 2770, 2839, 2842, 2844] e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati:

1) il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione;

2) la qualità e la situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo;

3) il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il prezzo [Codice civile 2898].

In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione [Codice di procedura civile 535, 568].

Nell’atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio [Codice civile 47] nel comune dove ha sede il tribunale competente per l’espropriazione [Codice di procedura civile 26] e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato.

Un estratto sommario della notificazione è inserito nel giornale degli annunzi giudiziari [Codice di procedura civile 792].

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Art. 2891

Diritto dei creditori di far vendere i beni

Entro il termine di quaranta giorni [Codice civile 2964, 2968] dalla notificazione indicata dall’articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori [Codice civile 1936] ha diritto di richiedere l’espropriazione dei beni [Codice civile 2895, 2898, 2899; Codice di procedura civile 555] con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile [Codice di procedura civile 16, 26, 792, 795], purché adempia le condizioni che seguono [Codice civile 2898]:

1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell’articolo precedente e al proprietario anteriore;

2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato;

3) che contenga l’offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra;

4) che l’originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.

L’omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta.

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Art. 2892

Divieto di proroga dei termini

I termini fissati dal secondo comma dell’articolo 2889 e dal primo comma dell’articolo 2891 non possono essere prorogati [Codice civile 2968].

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Art. 2893

Mancata richiesta dell’incanto

Se l’incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall’articolo 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l’acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell’articolo 2890, n. 3.

La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile [Codice di procedura civile 792].

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Art. 2894

Effetti del mancato deposito del prezzo

Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dall’articolo 792 del codice di procedura civile, la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori iscritti [Codice civile 2889].

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Art. 2895

Desistenza del creditore

La desistenza del creditore che ha richiesto l’incanto non può impedire l’espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti [Codice civile 2891; Codice di procedura civile 500, 629].

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Art. 2896

Aggiudicazione al terzo acquirente

Se l’aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il decreto di trasferimento [Codice di procedura civile 586] deve essere annotato in margine alla trascrizione dell’atto di acquisto [Codice civile 2643, n. 6, 2655].

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Art. 2897

Regresso dell’acquirente divenuto compratore all’incanto

Il terzo acquirente al quale è stato aggiudicato l’immobile ha regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita [Codice civile 2866].

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Art. 2898

Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede

Nel caso in cui il titolo d’acquisto del terzo acquirente comprende mobili e immobili [Codice civile 812], o comprende più immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi, ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni deve dichiararsi nella notificazione, ragguagliato al prezzo totale espresso nel titolo [Codice civile 2890].

Il creditore che richiede l’espropriazione non può in nessun caso essere costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il regresso del terzo acquirente contro il suo autore per il risarcimento del danno che venga a soffrire a causa della separazione dei beni compresi nell’acquisto e delle relative coltivazioni [Codice civile 2891].

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Sezione XIII – Della rinunzia e dell’astensione del creditore nell’espropriazione forzata

Art. 2899

Divieto di rinunzia a un’ipoteca a danno di altro creditore

Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli è stata fatta la notificazione indicata dall’articolo 2890, se si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione [Codice civile 2891; Codice di procedura civile 569], non può rinunziare alla sua ipoteca [Codice civile 2878, n. 5, 2879, 2881] sopra uno di quegli immobili né astenersi dall’intervenire nel giudizio di espropriazione [Codice di procedura civile 498, 563], qualora sia con ciò favorito un creditore a danno di altro creditore anteriormente iscritto [Codice civile 2852]; se egli rinunzia o si astiene, è responsabile dei danni, a meno che vi siano giusti motivi [Codice civile 2856].

La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o l’astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto.

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