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Art. 2864

Danni causati dal terzo e miglioramenti

Il terzo è tenuto a risarcire i danni che da sua colpa grave sono derivati all’immobile in pregiudizio dei creditori iscritti [Codice civile 2043, 2743, 2813].

Egli non può ritenere l’immobile per causa di miglioramenti [Codice civile 1152]; ma ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo [Codice civile 2659], fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita.

Se il prezzo non copre il valore dell’immobile nello stato in cui era prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti, esso deve dividersi in due parti proporzionali ai detti valori [Codice civile 2811].

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