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Art. 2865

Frutti dovuti dal terzo

I frutti [Codice civile 820] dell’immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento [Codice civile 1148; Codice di procedura civile 555, 604].

Nel caso di liberazione dell’immobile dalle ipoteche [Codice civile 2889; Codice di procedura civile 792] i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformità dell’articolo 2890.

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