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Art. 2866

Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti

Il terzo che ha pagato i creditori iscritti [Codice civile 1203, n. 2, 2858] ovvero ha rilasciato l’immobile [Codice civile 2861] o sofferto l’espropriazione [Codice di procedura civile 602] ha ragione d’indennità verso il suo autore [Codice civile 1482, 1486], anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito [Codice civile 756, 1483, 2897, 2900].

Ha pure diritto di subingresso [Codice civile 1203, n. 5] nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore; se questi sono stati acquistati da terzi, non ha azione che contro coloro i quali hanno trascritto il loro acquisto in data posteriore alla trascrizione del suo titolo [Codice civile 2644]. Per esercitare il subingresso deve fare eseguire la relativa annotazione in conformità dell’articolo 2843 [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 242].

Il subingresso non pregiudica l’esercizio del diritto di surrogazione stabilito dall’articolo 2856 a favore dei creditori che hanno un’iscrizione anteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente.

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