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Art. 2867

Terzo debitore di somma in dipendenza dell’acquisto

Se il terzo acquirente, che ha trascritto il suo titolo, è debitore, in dipendenza dell’acquisto [Codice civile 1498], di una somma attualmente esigibile, la quale basti a soddisfare tutti i creditori iscritti contro il precedente proprietario, ciascuno di questi può obbligarlo al pagamento [Codice di procedura civile 553].

Se il debito del terzo non è attualmente esigibile, o è minore o diverso da ciò che è dovuto ai detti creditori, questi, purché di comune accordo, possono egualmente richiedere che venga loro pagato, fino alla rispettiva concorrenza, ciò che il terzo deve nei modi e termini della sua obbligazione.

Nell’uno e nell’altro caso l’acquirente non può evitare di pagare, offrendo il rilascio dell’immobile [Codice civile 2858], ma, eseguito il pagamento, l’immobile è liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella che spetta all’alienante [Codice civile 2817, n. 1], e il terzo ha diritto di ottenere che si cancellino le relative iscrizioni [Codice civile 2861, 2882].

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