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Art. 2868

Beneficio di escussione

Chi ha costituito un’ipoteca a garanzia del debito altrui [Codice civile 2808, 2821, 2857, 2871] non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto [Codice civile 1944, 2910; Codice di procedura civile 602].

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