Art. 2869
Estinzione dell’ipoteca per fatto del creditore
L’ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione [Codice civile 1203, n. 5] del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore [Codice civile 1203, n. 2, 1949, 1955, 2926].
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