x

x

Art. 2869

Estinzione dell’ipoteca per fatto del creditore

L’ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione [Codice civile 1203, n. 5] del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore [Codice civile 1203, n. 2, 1949, 1955, 2926].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.