Art. 2863
Ricupero dell’immobile rilasciato e abbandono dell’esecuzione
Finché non sia avvenuta la vendita, il terzo può ricuperare l’immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese [Codice civile 2852, 2855, 2861].
Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente [Codice di procedura civile 510].
Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattività delle parti [Codice di procedura civile 629, 630].
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