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Art. 2857

Limiti della surrogazione

La surrogazione non si può esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo [Codice civile 2868], né sui beni alienati dal debitore [Codice civile 2858], quando l’alienazione è stata trascritta anteriormente all’iscrizione del creditore perdente [Codice civile 2644, 2856].

Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale [Codice civile 2818, 2828], il creditore perdente può esercitare la surrogazione anche su tali beni.

Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in margine all’ipoteca del creditore soddisfatto [Codice civile 2843]; per l’annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 242; Codice di procedura civile 596] dal quale risulta l’incapienza.

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