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Art. 2858

Facoltà del terzo acquirente

Il terzo acquirente dei beni ipotecati [Codice civile 2808, 2857, 2864], che ha trascritto il suo titolo di acquisto [Codice civile 2643, 2812] e non è personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti, può rilasciare i beni stessi [Codice civile 2860, 2867] ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella sezione XII di questo capo [Codice civile 2812, 2889]. In mancanza, l’espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile [Codice civile 756, 2880, 2910; Codice di procedura civile 602].

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