x

x

Art. 2859

Eccezioni opponibili dal terzo acquirente

Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso parte al giudizio, può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresì che spetterebbero a questo dopo la condanna [Codice civile 2862].

Le eccezioni suddette però non sospendono il corso dei termini stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche [Codice civile 2889; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 242; Codice di procedura civile 792].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.