Art. 2850
Formalità per la rinnovazione
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione [Codice civile 2839], in cui si dichiari che s’intende rinnovare l’iscrizione originaria.
In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’articolo 2840.
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