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Art. 2851

Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa

Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni [Codice civile 2660, 2679] passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa [Codice civile 2829] e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’articolo 2839, se queste risultano dai registri medesimi.

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