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Art. 2852

Grado dell’ipoteca

L’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione [Codice civile 518, 2808, 2848, 2899], anche se è iscritta per un credito condizionale [Codice civile 853, 1353, 1357, 1938]. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente [Codice civile 1844, 2853].

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