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Art. 2875

Eccesso nel valore dei beni

Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi [Codice civile 2874], se tanto alla data dell’iscrizione dell’ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l’importo dei crediti iscritti [Codice civile 2876], accresciuto degli accessori a norma dell’articolo 2855.

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