Art. 2874

Riduzione dell’ipoteca legale e dell’ipoteca giudiziale

Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2817, e le ipoteche giudiziali [Codice civile 2818] devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell’iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi [Codice civile 2828, 2875] o se la somma determinata dal creditore nell’iscrizione [Codice civile 2838] eccede di un quinto quella che l’autorità giudiziaria dichiara dovuta [Codice civile 2876].

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