Art. 2838
Somma per cui l’iscrizione è eseguita
Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali è eseguita l’iscrizione o in atto successivo [Codice civile 2809], essa è determinata dal creditore nella nota per l’iscrizione [Codice civile 518, 2839, n. 4, 2840, 2855, 2872, 2874, 2876, 2877].
Qualora tra la somma enunciata nell’atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l’iscrizione ha efficacia per la somma minore.
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