Art. 2837
Atti formati all’estero
Gli atti formati in paese estero che si presentano per l’iscrizione devono essere legalizzati [Codice civile 2839; Codice di procedura civile 804].
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Atti formati all’estero
Gli atti formati in paese estero che si presentano per l’iscrizione devono essere legalizzati [Codice civile 2839; Codice di procedura civile 804].