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Art. 2836

Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza

Se il titolo per l’iscrizione risulta da un atto pubblico [Codice civile 2699] ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato [Codice civile 2818; Codice di procedura civile 278, 279, 655], si deve presentare copia del titolo.

[Se non è stata ancora pagata l’imposta di registro, si osservano le disposizioni dell’articolo 2669 [Codice civile 2839, 2840].]

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