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Art. 2835

Iscrizione in base a scrittura privata

Se il titolo per l’iscrizione risulta da scrittura privata [Codice civile 2702, 2821], la sottoscrizione di chi ha concesso l’ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente [Codice civile 2703, 2839; Codice di procedura civile 216].

Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa è depositata in pubblico archivio o negli atti di un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati.

L’originale o la copia rimane in deposito nell’ufficio dei registri immobiliari [Codice civile 2664, 2840].

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