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Art. 2831

Ipoteca a garanzia di obbligazioni all’ordine o al portatore

Le obbligazioni risultanti dai titoli all’ordine [Codice civile 2008] o al portatore [Codice civile 2003] possono essere garantite con ipoteca [Codice civile 2424, 2887].

Per i titoli all’ordine l’ipoteca è iscritta a favore dell’attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori [Codice civile 2011]; questi non sono tenuti a effettuare l’annotazione prevista dall’articolo 2843 [Codice civile 2679, n. 4].

Per i titoli al portatore l’ipoteca a favore degli obbligazionisti [Codice civile 2410, n. 1, 2413, n. 5, 2414] è iscritta con l’indicazione dell’emittente, della data dell’atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all’iscrizione deve essere annotato [Codice civile 2415, 2679, n. 4] il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato [Codice civile 2417]. Per l’annotazione [Codice civile 2843] deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina [Codice civile 2839].

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