Art. 2810
Oggetto dell’ipoteca
Sono capaci d’ipoteca [Codice civile 518]:
1) i beni immobili [Codice civile 812] che sono in commercio con le loro pertinenze [Codice civile 817];
2) l’usufrutto dei beni stessi [Codice civile 326, 978, 980, 2814];
3) il diritto di superficie [Codice civile 952, 2816];
4) il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico [Codice civile 957, 959, 2815].
Sono anche capaci d’ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi [Codice della navigazione 565], gli aeromobili [Codice della navigazione 1027] e gli autoveicoli [Codice civile 815], secondo le leggi che li riguardano.
Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale [Codice civile 2745, 2916, n. 2].