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Art. 2810

Oggetto dell’ipoteca

Sono capaci d’ipoteca [Codice civile 518]:

1) i beni immobili [Codice civile 812] che sono in commercio con le loro pertinenze [Codice civile 817];

2) l’usufrutto dei beni stessi [Codice civile 326, 978, 980, 2814];

3) il diritto di superficie [Codice civile 952, 2816];

4) il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico [Codice civile 957, 959, 2815].

Sono anche capaci d’ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi [Codice della navigazione 565], gli aeromobili [Codice della navigazione 1027] e gli autoveicoli [Codice civile 815], secondo le leggi che li riguardano.

Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale [Codice civile 2745, 2916, n. 2].

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